(Italia Estera) ROMA - 'Leggere le motivazioni con cui un giudice milanese ha assolto una cellula di integralisti islamici dall'accusa di terrorismo internazionale genera un sentimento di rabbia e incredulita'. Non dubito della preparazione giuridica del Gup, ma distinguere in Iraq 'attivita' di guerriglia' da 'attivita' di tipo terroristico' e percio' richiamare la convenzione globale dell'uomo sul terrorismo e scrivere sulla sentenza che e' 'notorio che nel conflitto bellico in questione strumenti di altissima potenzialita' offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo', significa mettere sullo stesso piano vittime e carnefici.
Adesso saranno molti e rumorosi coloro che grideranno allo scandalo perche' gli esponenti politici non devono commentare le sentenze. Ma sono convinto che almeno in questo caso esprimere dolore e indignazione per simile disinvolto stravolgimento di una realta' che e' sotto gli occhi del mondo intero sia semplicemente doveroso'. E' quanto ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Gianfranco Fini.
Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Gianfranco Fini commenta la decisione del giudice Clementina Forleo che oggi ha assolto tre imputati islamici accusati di terrorismo internazionale per aver arruolato kamikaze da inviare in Iraq. Il giudice ha anche revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti di altri due indagati, anche loro accusati di 270 bis, nei confronti dei quali ha trasmesso le carte al Tribunale di Brescia, riconoscendo a quest'ultimo la competenza a giudicare.
Forleo riconosce che gli imputati 'avevano come precipuo scopo il finanziamento, e piu' in generale il sostegno di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali', attraverso la raccolta di denaro e l'arruolamento di volontari. Ma 'non risulta invece provato -aggiunge il giudice- che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attivita' di guerriglia da innescare in detti (cioe' in Iraq, ndr) o in altri prevedibili contesti bellici, e dunque incasellabili nell'ambito delle attivita' di tipo terroristico'.
Il giudice Forleo ricorda il senso di alcuni articoli, e nel caso specifico l'art.18/2, della Convenzione Globale dell'Onu sul Terrorismo laddove, in sostanza, si riconosce che in guerriglia le attivita' violente sono lecite purchè non siano dirette a seminare terrore indiscriminato verso i civili. A questa misura si affianca, in Italia, l'articolo 270 bis che vuole tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro. Ma, e qui sta il punto, 'estendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell'ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati e a prescindere dall'obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad una ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell'era contemporanea, strumenti di altissima potenzialita' offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo'.