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 Ricorda che iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere

Di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero.

 

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(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

 Ricorda che iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere
di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero.

 

 

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero - AIRE - (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988 con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6 della Legge in questione.

 

 

La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all'estero.

L'art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

L'articolo 2 delle Legge in questione dispone che l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani all'estero debba essere effettuata nei seguenti casi:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art.1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell'Aire o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell'immigrazione. Coloro invece che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all'estero, l'Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità' locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

 

 

Si sottolinea l'obbligo per i cittadini italiani residenti all'estero di iscriversi all'AIRE perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall'Ufficio.

 

 



 
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