Alla legalizzazione, ove prescritto, degli atti di stato civile emessi dall'autorità straniera e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);
alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte presso i competenti Comuni italiani;
alla richiesta presso i Comuni italiani ed all'affissione all'albo consolare delle pubblicazioni di matrimonio;
al rilascio, ove prescritto, del nulla osta per la celebrazione del matrimonio presso le competenti autorità locali;
alla celebrazione del matrimonio consolare. Tale celebrazione può essere però rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione;
all'iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi nei registri dello stato civile;
al ricevimento e successiva trasmissione ai Comuni italiani dei riconoscimenti di figli naturali, nonché dell'atto di assenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore. Nel caso di riconoscimenti tardivi, alla trasmissione alle competenti Procure della Repubblica;
al ricevimento ed alla trasmissione ai Comuni italiani delle sentenze straniere (divorzio, adozione), purchè rispondenti ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana;
alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);
al rilascio di certificati dello stato civile, anche da presentare alle autorità locali, purchè ne esistano gli estremi agli atti.
Si ricorda che, con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R 403/1998), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative anche in materia di stato civile, è ampiamente possibile il ricorso di autocertificazione.
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