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Cittadinanza Italiana all'Estero

L'autorità consolare, nell'ambito della più ampia funzione di stato civile, svolge importanti funzioni in materia di cittadinanza.

La cittadinanza italiana nel suo complesso è regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n. 38 del 15.2.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e DPR n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994).

In linea di principio la legge consente il possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana.

La normativa sulla cittadinanza interessa:

- tutti coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;

- i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto l'eventuale possesso della cittadinanza;

- gli stranieri che desiderano acquistarla.

Queste diverse tipologie sono regolamentate da diversi articoli della legge.

1.   Il riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dagli artt. 13 e 17.
In linea generale (art. 13), il riacquisto è subordinato all'esistenza di un legame con l'Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese. Condizioni agevolate (art. 17) sono state previste per le donne italiane che, in applicazione della vecchia legge, avevano perduto la cittadinanza per matrimonio con straniero. L'art. 17, con una disposizione di carattere transitorio, ha anche permesso, fino al 31.12.1997, di prescindere dal requisito della residenza ai fini del riacquisto.

Previa dimostrazione dei requisiti, il riacquisto si effettua con una dichiarazione resa dall'interessato all'autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all'estero, comunale se in Italia).

2. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.

L'autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all'estero sarà l'Autorità consolare territorialmente competente, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

3. L'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a seconda delle situazioni, dagli articoli 4, 5 e 9.

Nel quadro di riferimento generale, condizioni agevolate sono state previste:

a. per i coniugi di cittadini italiani (art. 5);

Requisiti:  

sei mesi di matrimonio se lo straniero/a risiede in Italia;  

tre anni di matrimonio se lo straniero/a risiede all'estero.

La domanda deve essere presentata al Ministro dell'Interno, per il tramite dell'autorità preposta a ricevere l'istanza:  

Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente;
Autorità diplomatico o consolare competente se il richiedente risiede all'estero.

b. per i discendenti di ex-cittadini e per gli stranieri nati nel Paese (artt. 4 e 9).

Requisiti:  

tre anni di residenza legale in Italia se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado dello straniero sono stati cittadini italiani per nascita, o se è nato nel territorio della Repubblica;  

cinque anni di residenza legale in Italia quando lo straniero maggiorenne sia stato adottato da un cittadino italiano e siano trascorsi cinque anni dall'adozione;  

cinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato, anche all'estero quattro anni di residenza legale in Italia ai cittadini dell'Unione Europea;  

cinque anni di residenza legale in Italia quando si tratti di apolide;  

dieci anni di residenza legale in Italia quando lo straniero sia cittadino extracomunitario.

La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica, per il tramite dell'autorità preposta a ricevere l'istanza, cioè:  

-          -         Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente.  

-         -         Autorità diplomatico consolare, solo nel caso relativo alla fattispecie della prestazione del servizio all'estero alle dipendenze dello Stato.

In quei casi di discendenti di ex-cittadini e di stranieri nati in Italia che sono regolati dall'art. 4, la cittadinanza si acquista, alle condizioni dettate dalla legge, con una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile o all'autorità consolare.

Questo è il testo della legge vigente n.91/1992 e dei DPR n.572/1993 e n.362/1994 recanti i regolamenti di attuazione.

                                       *   *   *

CITTADINANZA – DI BIAGIO (PDL), DIAMO RISPOSTE NORMATIVE ALLA SOCIETA’ CHE CAMBIA

Roma, (Italia Estera) - 22 dic. 2009 – “Oggi siamo chiamati a dare delle risposte normative ad una società che cambia e che ci induce a proporre una riformulazione del concetto della cittadinanza, capace di identificarsi come un modo ampio e corretto di intendere la titolarità dei diritti fondamentali in un ordinamento democratico”. Non ha dubbi Aldo Di Biagio, Responsabile Italiani nel Mondo del PdL nonché promotore di una proposta di legge in materia di cittadinanza, intervenendo oggi nell’aula di Montecitorio.

“In Italia – aggiunge Di Biagio – non esiste al momento una cornice normativa chiara e all’avanguardia capace di creare le condizioni per una integrazione reale dell’immigrato, con il suo bagaglio di oneri ed onori. Purtroppo questo aspetto oggettivo dell’analisi, appare strettamente connesso ad un altro aspetto di natura politica che sembra condizionare il dialogo a monte e l’operatività legislativa”.

“Quando si parla di nuova cittadinanza – rilancia - spesso si è tentati di nascondersi dietro trincee, credendo di parlare di posizioni ideologiche o espressioni di partito, non è così, perché quando ci si trova dinanzi ai problemi reali della società, dei più piccoli, delle migliaia di stranieri integrati ma che non possono esserlo pienamente, non deve esserci spazio per posizioni politiche predefinite né per presunte priorità di programma. C’è bisogno di pragmatismo e di dare risposte anche perché fino ad ora ci si è limitati a creare delle barriere, senza neanche mai soffermarsi sulla natura del problema e sull’esigenza di trovare delle soluzioni”.

“Appartenere ad una nazione, - ha chiarito Di Biagio - non significa necessariamente viverci da più generazioni ed essere figlio del suo substrato culturale ed etnico. Piuttosto significa qualcosa di più profondo, vuol dire anche aver fatto una scelta, quella di diventare parte di una collettività e di lavorare e vivere per questa”. “Da questo rinnovato concetto di appartenenza che dobbiamo ripartire”. Ha concluso Di Biagio precisando: “siamo noi chiamati a sostenere questo, a creare le condizioni più opportune per facilitarne la completa realizzazione, senza creare ostacoli o vincoli che rischiano di creare maggiore frammentazione sociale e culturale nel nostro paese”.


Nuova legge sulla cittadinanza: un’occasione mancata

Roma, (Italia Estera) 6 genn.2010 - In un comunicato diffuso dai parlamentari del PD eletti all'estero, Gino Bucchino, Gianni Farina, Marco Fedi, Laura Garavini, Franco Narducci e Fabio Porta, la proposta di Cittadinanza pesentata dalla maggioranza di governo viene definita così: "Non è proprio un messaggio di comprensione e di carità quello che a ridosso del Natale la maggioranza di governo invia sul tema della cittadinanza".

Il testo unificato, presentato dalla relatrice on. Isabella Bertolini, delude fortemente le attese di un corso nuovo centrato su alcuni valori – il riconoscimento dei diritti, un più equilibrato bilanciamento tra jus sanguinis e jus soli, l’apertura verso i “nuovi italiani” nati in Italia e inseriti stabilmente nei percorsi formativi e di lavoro, il sostegno all’integrazione, un percorso di volontaria e consapevole partecipazione alla comunità dei cittadini – che potrebbero offrire un approdo positivo alla transizione sociale che si prolunga da anni.

Il testo in discussione - informa sempre il comunicato - non accorcia i tempi della richiesta in cambio della volontà di accettazione dei principi e delle regole della nostra società, non accetta l’idea che per i giovani di seconda generazione basti la frequenza di un intero corso di studi, aumenta la discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione della cittadinanza.

Un’importante occasione mancata, un altro grave prezzo pagato all’equilibrio della maggioranza e, in particolare, alle sue componenti più oltranziste. Un motivo di tristezza per noi rappresentanti degli italiani all’estero, che vediamo riproporre in Italia il clima civile e le posizioni politiche che abbiamo dovuto contrastare in diversi Paesi del mondo.

La seconda lacuna è l’assenza completa di indicazioni per quanto riguarda le questioni della cittadinanza degli italiani all’estero. Ci sono due situazioni non più rinviabili, come ha ricordato l’on. Garavini nel suo intervento: il riacquisto della cittadinanza per coloro che all’estero l’hanno perduta per ragioni di lavoro, la possibilità di acquisto da parte delle donne sposate a stranieri prima del I° gennaio 1948 e da parte dei loro figli e discendenti. Ricordiamo che già la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di questa vistosa disparità di trattamento.

Ancora una volta, come ha affermato il capogruppo del PD on Dario Franceschini, si rimuove la memoria di quello che gli italiani sono stati e ci si priva della forza delle esperienze di migrazione realizzate sul campo in una vicenda secolare.

Cercheremo di cogliere l’occasione dell’esame in Aula del provvedimento per migliorarlo e per aprire, con emendamenti mirati, anche la porta degli italiani all’estero, che questa maggioranza continua a tenere sbarrata.

Nella discussione generale - conclude il comunicato - ci sono stati accenti interessanti anche da parte di qualche esponente di maggioranza. Vogliamo sperare che non si tratti di enunciazioni retoriche, ma di vera disponibilità. Per questo, ancora una volta facciamo appello agli altri parlamentari eletti all’estero, perché concorrano attivamente, oltre le logiche meccaniche di schieramento, a rendere giustizia a chi da troppo tempo l’aspetta.







 
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