Fondato nel 2000 Direttore Responsabile Giuseppe Maria Pisani                  
HomeArgomentiArchivioNewsletter gratuitaChi siamoI nostri serviziContattiSegnala il sito
 
Cerca nel sito
»www.ItaliaEstera.tv
»Paolo Gentiloni é il Ministro degli Esteri italiano
»Emigrazione: Note storiche per non dimenticare - Quanti sono gli italiani all'estero?
»Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
»Rappresentanze Diplomatiche - in aggiornamento
»AIRE Anagrafe degli Italiani all'Estero
»Servizi Consolari per gli italiani all'estero
»Autocertificazione
»Patronati italiani all'estero
»Cittadinanza Italiana all'Estero
»Il voto degli italiani all’estero
»COMITES
»CGIE Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
»Assessorati Regionali con Delega all'Emigrazione e all'Immigrazione
»IL PASSAPORTO ELETTRONICO
»Viaggi Usa, comunicare i dati in anticipo - Registrazione anche da turisti italiani
»STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende
»LA CONVENZIONE ITALIA-STATI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
»La convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni fiscali
»Ascolta la radio di New York: ICN
RomaneapoliS
www.romaneapolis.tv


Il voto degli Italiani all'Estero

Elezioni Politiche 2008

Elezioni Politiche 2006


Infocity
Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
Il voto degli italiani all’estero

    UNAIE: riunito il comitato esecutivo a Roma. Salvaguardare il voto all’estero migliorandone le modalità di esercizio.

    ROMA, 23 marzo 2010 (Italia Estera) - Si è svolto oggi, presso la sede della Conferenza delle Regioni di via Parigi in Roma, la riunione del Comitato esecutivo dell’UNAIE (Unione Nazionale delle Associazioni di Emigrazione ed Immigrazione) che si è aperta con la relazione del Presidente, on. Franco Narducci.

    La riunione dell’Unaie cade subito dopo il caso Di Girolamo e proprio su questo si è molto dibattuto mettendo in evidenza che il mondo degli italiani all’estero non ha niente a che vedere con gente che ha esportato delinquenza dall’Italia verso le comunità all’estero. Pertanto l’Unaie ha precisato che bisogna agire affinchè mai più si verifichino casi simili, anche prevedendo una riforma migliorativa delle modalità di voto che comunque rappresenta una conquista democratica da salvaguardare. Il diritto di voto è sancito dalla Carta costituzionale è l’effettività di questo diritto si è concretizzata con le riforme costituzionali e con l’esercizio del voto all’estero. Nel ribadire la validità del voto all’estero l’esecutivo dell’UNAIE ha sottolineato che in ogni caso occorre adottare tutti i meccanismi migliorativi possibili per garantire la massima regolarità del sistema di elezione.

    Nella sua relazione il Presidente Narducci ha toccato compiutamente tutti gli aspetti salienti inerenti la vita delle comunità italiane nel mondo focalizzando l’attenzione su alcune problematiche specifiche. Tra queste particolare rilevanza è stato dato alle questioni che lo scudo fiscale ha posto ad alcune categorie di emigrati, ai cittadini ex Aire ed ai frontalieri.

    Al riguardo, l’on. Narducci ha sottolineato “che per i problemi riguardanti frontalieri ed ex-emigrati rientrati in Italia negli ultimi 5 anni sono state individuate soluzioni appropriate che consentono in particolare la sanatoria fino all’anno d’imposta 2008, mediante il ricorso all’istituto del “ravvedimento operoso”, e per i frontalieri è ora certa l’esenzione dei contributi versati al II Pilastro dal monitoraggio fiscale” precisando che “è stata inoltre ottenuta la proroga dei termini al prossimo 30 aprile, chiesta accoratamente da tutte le parti interessate, al fine di presentare la documentazione occorrente”.

    L’Unaie ha anche evidenziato il fatto che la “legge finanziaria 2010 ha ulteriormente ridotto gli impegni d’intervento finanziario del nostro Paese verso le comunità emigrate, in particolare sul versante dell’assistenza diretta ai connazionali che vivono in stato di povertà e di mancanza di cure sanitarie. A nulla sono valsi, al riguardo, i numerosi interventi, emendativi e non, tesi a ripristinare i fondi destinati all’assistenza diretta. L’Unaie ha inoltre espresso forte preoccupazione per i tagli ai capitoli di spesa riguardanti la valorizzazione e diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, nonché per i tagli alla rete diplomatica e consolare in controtendenza con le necessità dei processi di globalizzazione nei quali l’Italia è inserita. L’esecutivo Unaie ha anche condannato duramente i tagli operati ai danni della stampa italiana all’estero effettuati con il recente decreto mille proroghe nonostante i numerosi appelli alla ragionevolezza, una ragionevolezza che non si ritrova neanche nella logica di esclusione degli italiani all’estero dall’esenzione dell’ICI sulla prima casa, unacausa che l’Unaie ha più volte perorato senza riscontro presso gli organi competenti e che ormai assume la forma di una grave discriminazione non più tollerabile.

    Inoltre l’Unaie ritiene importante che vengano mantenuti gli organismi di rappresentanza – Comites e CGIE – delle comunità italiane e che si garantiscano le scadenze elettorali anche se è in corso un dibattito di riforma di tali organismi; per cui la confederazione della associazioni regionali chiede con forza che si arrivi al voto di rinnovo di tali organismi improrogabilmente entro il 2010.

    Il Comitato esecutivo Unaie, annunciando un importante convegno nazionale sui temi della cittadinanza da tenersi prima dell’estate ed ha poi ribadito l’importanza che riveste un’accelerazione dell’iter della proposta di legge di riforme della 383/2000 richiamando il ruolo straordinario delle associazioni in emigrazione, un patrimonio che deve essere maggiormente valorizzato anche dalle Regioni e in tal senso risulta positiva l’interolocuzione con il sen. Iorio, Presidente della Regione Molise e Vicepresidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome (ItaliaEstera).

    VOTO ALL’ESTERO - L'ON.PORTA (PD/ESTERO): “PIENA LUCE SUL RUOLO DELLA FONDAZIONE ITALIANI NEL MONDO. NECESSARIE LISTE PULITE DA CANDIDATI INDAGATI E PIU' INFORMAZIONE" 


    ROMA, 8 marzo 2010  - (Italia Estera) - “Leggo un’agenzia di stampa secondo la quale il Senatore Esteban Caselli rivendicherebbe di essere stato tra i primi a proporre modifiche al voto all’estero: “un sistema criticato per mantenere le loro posizioni di privilegio”, dice il Senatore-candidato a Presidente della Repubblica argentina. Non potendo rivendicare il triste record di essere il Senatore più assente a Palazzo Madama (con un misero 38,03 per cento di presenze), Caselli fa appello ad altri primati”. È quanto si legge in una dichiarazione del Vice Presidente del Comitato per gli italiani all’estero della Camera dei Deputati, Fabio Porta, eletto nella Ripartizione America Meridionale.

    “Forse dopo aver ricevuto dal defunto Papa Giovanni Paolo II l’ordine di presentarsi alle elezioni argentine – prosegue Porta - il “Senador” e’ stato adesso preso dai morsi e dai rimorsi della propria coscienza e vuole contribuire a chiarire fatti gravi avvenuti durante le elezioni del 2008 nella Ripartizione America Meridionale. Come e’ noto, infatti, sui voti ottenuti dalla PDL in quelle elezioni fu subito aperta un’inchiesta dalle Procure della Repubblica di Roma e Reggio Calabria relativa all’influenza della mafia e della ‘ndrangheta sulle elezioni in Sudamerica. I sospetti di brogli furono poi confermati dallo scrutinio delle schede elettorali avvenuto a Castelnuovo di Porto, dove furono centinaia le schede sospette recanti proprio il nome del Senatore Caselli.

    “A quei sospetti ne seguirono altri, e oggi l’indagine sul “caso Di Girolamo” fa riemergere un quadro analogo (anche se su scala europea), dove le collusioni con la delinquenza organizzata si intrecciano con possibili complicità o compiacenze da parte di alcuni nostri diplomatici. A questo proposito ho firmato con l’On. Garavini una specifica interrogazione al Ministro degli Esteri essendo convinto che proprio la difesa del diritto del voto all’estero esiga il massimo di rigore e di trasparenza da parte di tutti, autorità italiane e rappresentanti dei partiti politici in primo luogo”.

    “Anche su quest’ultimo aspetto, già nel corso della campagna elettorale, avevo lanciato un grido di allarme relativo alla presenza di personaggi di discussa moralità presenti nelle liste del centro-destra – spiega l’esponente del PD - Non mi riferivo solo al Senatore Di Girolamo, ma allo stesso Caselli (noto ai magistrati ed all’opinione pubblica argentina per il suo a dir poco discusso passato negli anni della dittatura e del governo Menem) e a Stefano Andrini (candidato anch’egli in Sudamerica e appena dimessosi dall’AMA di Roma a causa dell’indagine in corso su riciclaggio e ‘ndrangheta)”.

    “Candidature non solo polemiche ma anche dubbie e pericolose – sostiene il Vice Presidente del Comitato per gli italiani all’estero della Camera dei Deputati personaggi che probabilmente nessun partito avrebbe avuto il coraggio di presentare in Italia e per questo catapultati nella Circoscrizione Estero abusando e oltraggiando la buona fede di tanti elettori che poi li hanno votati anche grazie all’assenza di una corretta informazione o controinformazione.
    Senza parlare poi del ruolo sempre più inquietante e ambiguo, assunto dalla “Fondazione per gli Italiani nel Mondo”, fondata dal Sen. De Gregorio insieme ai suoi “compari” Caselli e Di Girolamo, sulla quale occorrerà fare piena chiarezza in merito al vero ruolo, agli eventuali collegamenti con la delinquenza organizzata e alla effettiva origine e destinazione delle risorse”.

    “Tutti questi fatti – conclude il deputato eletto nella Ripartizione America Meridionale - devono aumentare oggi la nostra responsabilità di parlamentari eletti all’estero: una seria modifica del sistema di voto all’estero si impone (anche con dei precisi criteri di selezione delle candidature) ma e’ anche necessaria una parallela seria riflessione sul sistema dell’informazione per gli italiani nel mondo, che questo governo sta distruggendo dimezzando in maniera irresponsabile le risorse ad essa destinate. Informazione e democrazia infatti vanno di pari passo, in Italia e anche all’estero”.(ItaliaEstera)
    *  *  *
    Legge e Regolamento
     
    Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, N. 109, del 13 maggio 2003, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 104 del 2 aprile 2003, del Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, è stata definita e completata la normativa per disciplinare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
     
    La legge principale, N. 459 del 27/12/2001, stabilisce che il voto all’estero, nell’apposita circoscrizione, può esercitarsi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato e per i referendum previsti dagli articoli della Costituzione, 75 (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali, escluse le leggi tributarie e di bilancio, le amnistie e indulti, o le ratifiche di trattati internazionali) e 138 (leggi di revisione costituzionale, su richiesta con medesimo procedimento).
     
    La legge 459/2001 non è applicabile in altre votazioni, né per eleggere i consigli regionali, né comunali e provinciali. Tale esclusione è stabilita nell’articolo 1, primo comma, che non ne fa alcun riferimento. La novità, introdotta la prima volta nel nostro ordinamento elettorale, è il voto per corrispondenza (art. 1, comma 2), temperato con il successivo comma 3 che mantiene il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale in cui gli elettori sono iscritti.
     
    Il procedimento non è lasciato alla spontaneità, ma è prevista una scelta da parte dell’elettore, una opzione, da esercitarsi per ogni votazione, e limitatamente a essa.
    Detta opzione, disposta in dettaglio nel Regolamento, il DPR 104/2003, all’articolo 2, recita che l’ufficio consolare comunica al cittadino residente all’estero, che sia iscritto negli schedari consolari, che egli può optare per il voto e darne comunicazione entro trenta giorni al medesimo ufficio.
     
    L’opzione è redatta in carta libera (art. 4 del DPR) e indica quale scelta sia stata fatta. In ogni caso la comunicazione dell’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni (DPR 1041, articolo 4, comma 5).
    I successivi articoli del Regolamento prescrivono i provvedimenti per aggiornare gli elenchi degli elettori, per istituire i comitati anagrafici e elettorali, ripartire gli elettori nelle circoscrizioni (artt. 5, 6, 7). I dettagli di detto aggiornamento sono prescritti in altra apposita legge, N. 104 del 27 maggio 2002, che per altro vincola le cancellazioni a procedure di accertamento (art. 1).
     
    Tuttavia, i cittadini cancellati per irreperibilità sono reiscritti e possono esercitare il voto per corrispondenza se essi si presentano all’ufficio consolare entro l’undicesimo giorno che precede la data delle votazioni (art. 16, DPR 104/2003).
     
    Le operazioni elettorali, indicate negli articoli 111-23 della legge 459/2001, sono dettagliate nel regolamento 104/2003, che fissa i criteri per il deposito dei contrassegni di lista (art. 10), per l’ammissione delle liste (art. 12), per la stampa e l’invio del materiale elettorale (art. 14), per l’invio di plichi contenenti le buste all’ufficio centrale per la Circoscrizione Estero (art. 18), per le operazioni di scrutinio (artt. 19, 20).
    La normativa indicata prescrive, infine, i modelli delle schede per le singole operazioni di voto (elezioni, referendum).
     
     
     
    Legge 27 dicembre 2001, n. 459
    "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero "
    pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.
     
    Art. 1.
    1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
    2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
    3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
     
    Art. 2.
    1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
    2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.
     
    Art. 3.
    1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
     
    Art. 4.
    1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
    2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
    3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
    5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
     
    Art. 5.
    1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
    2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.
     
    Art. 6.
    1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
       a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
       b) America meridionale;
       c) America settentrionale e centrale;
       d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
    2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
     
    Art. 7.
    1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
     
    Art. 8.
    1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
       a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
       b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
       c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa     ripartizione;
       d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
    2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
    3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
    4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
     
    Art. 9.
    1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    "Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
    Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
    Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".
     
    Art. 10.
    1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
    "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".
     
    Art. 11.
    1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
    2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
    3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
     
    Art. 12.
    1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
    2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
    3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
    4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
    5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
    6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
    7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
     
    Art. 13.
    1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
    2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
    3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.
     
    Art. 14.
    1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
    2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
    3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
       a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
       b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;
       c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
            1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
            2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
            3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
            4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
       d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
            1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
            2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
            3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
    4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
    5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
     
    Art. 15.
    1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:
       a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;
       b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;
       c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
       d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.
     
    Art. 16.
    1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.
     
    Art. 17.
    1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
    2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.
    3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
     
    Art. 18.
    1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
    2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
     
    Art. 19.
    1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
       a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
       b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.
    2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
    3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
    4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinchè siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.
     
    Art. 20.
    1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
    2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
     
    Art. 21.
    1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
    "Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto".
     
    Art. 22.
    1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.
    2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.
     
    Art. 23.
    1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
       b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero";
       c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente";
       d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
       e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
     
    Art. 24.
    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
     
    Art. 25.
    1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
     
    Art. 26.
    1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
    2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
     
    Art. 27.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
     
    Il testo del Regolamento di attuazione della legge
    27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero:
     
        Art. 1 - (Definizioni)
      
    Art. 2 - (Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)
       
    Art. 3 - (Informazione periodica)
       
    Art. 4 - (Opzione)
       
    Art. 5 - (Elenco aggiornato)
       
    Art. 6 - (Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)
       
    Art. 7 - (Ripartizioni)
       
    Art. 8 - (Svolgimento della campagna elettorale)
       
    Art. 9 - (Intese in forma semplificata)
       
    Art. 10 - (Deposito del contrassegno)
       
    Art. 11 - (Attività di autenticazione e certficazione dell'Ufficio consolare)
       
    Art. 12 - (Ammissione delle liste)
       
    Art. 13 - (Rappresentanti di lista)
       
    Art. 14 - (Stampa e invio del materiale elettorale)
       
    Art. 15 - (Espressione del voto)
       
    Art. 16 - (Ammissione del voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)
       
    Art. 17 - (Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)
       
    Art. 18 - (Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)
       
    Art. 19 - (Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)
       
    Art. 20 - (Operazoni di scrutinio)
       
    Art. 21 - (Uffici provinciali per il referendum)
       
    Art. 22 - (Agevolazioni di viaggio)
       
    Art. 23 - (Spedizione della cartolina avviso)
        Art. 24 - (Entrata in vigore)
     
     
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    VISTO l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;
    VISTO l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    VISTO l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
    ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;
    ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;
    UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
    ACQUISITI i pareri della I Commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I Commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
    SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri ad interim, del Ministro per gli italiani nel mondo, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;
    E M A N A
    il seguente regolamento:
     
    Art. 1
    (Definizioni)
    l. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    "legge", la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    "elettore", il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
    "opzione", l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
    "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
    "ripartizioni", le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma l, della legge;
    "ufficio consolare", l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per "ufficio consolare" si intendono i consolati generali di la categoria e i consolati di la categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
    "intese in forma semplificata", le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
    "forme di collaborazione", le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
    "testo unico per l'elezione della Camera dei deputati", il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
     
    Art. 2
    (Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)
    1. L'ufficio consolare competente invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.
    2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.
    3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data di ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare competente.
     
    Art. 3
    (Informazione periodica)
    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare competente informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.
     
    Art. 4
    (Opzione)
    1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:
    è redatta su carta libera;
    riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;
    riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
    riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
    è datata e firmata dall'elettore;
    è consegnata all'ufficio consolare competente, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare competente, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
    2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
    3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
    4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
    5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare competente non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare competente che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.
    6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.
     
    Art. 5
    (Elenco aggiornato)
    1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
    2.I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.
    3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i Comuni.
    4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.
    5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
    6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.
    7. Nei casi di corrispondenza sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.
    8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.
     
    Art. 6
    (Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)
    1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato.
    2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
    3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.
    4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:
    l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;
    la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato;
    la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;
    la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.
    5. Dall'istituzione del Comitato non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
     
    Art. 7
    (Ripartizioni)
    1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
    2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.
     
    Art. 8
    (Svolgimento della campagna elettorale)
    1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.
    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
    3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la corte di appello di Roma.
    4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
    5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
    6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse tra lo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
    7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.
    8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro.
    9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.
     
    Art. 9
    (Intese in forma semplificata)
    1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.
    2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.
    3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno tale elenco entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
    4. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
    5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare competente informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.
     
    Art. 10
    (Deposito del contrassegno)
    1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
    2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candudati contrassegnato da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di un supplente.
     
    Art. 11
    (Attività di autenticazione e certficazione dell'Ufficio consolare)
    1. L'ufficio consolare competente provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.
    2. L'ufficio consolare competente provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
     
    Art. 12
    (Ammissione delle liste)
    1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.
    2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica.
    3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.
     
    Art. 13
    (Rappresentanti di lista)
    1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.
    2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista é presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.
    3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.
     
    Art. 14
    (Stampa e invio del materiale elettorale)
    1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.
    2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.
    3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.
    4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.
    5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3 , 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.
    6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
     
    Art. 15
    (Espressione del voto)
    1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
    2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
    3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
    4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
    5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.
    6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
    7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.
    8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.
    9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.
     
    Art. 16
    (Ammissione del voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)
    1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione; indicato dal richiedente.
    2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
    3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.
    4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
     
    Art. 17
    (Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)
    1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
    2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.
    3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.
     
    Art. 18
    (Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)
    1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.
    2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.
    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento atto ad assicurare che in casi di emergenza i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
    4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.
    5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.
     
    Art. 19
    (Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)
    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità.
    2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del governo di Roma e al comune di Roma.
    3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.
    4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale perla circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
    5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.
    6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione, i plichi con le buste contenenti schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti schede consegnate al seggio.
    7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.
    8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.
    9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.
    10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.
    11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
    12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.
     
    Art. 20
    (Operazoni di scrutinio)
    1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.
    2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.
    3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni, il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate, i risultati elettorali o referendari, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
    4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
    5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.
    6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.
     
    Art. 21
    (Uffici provinciali per il referendum)
    1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.
     
    Art. 22
    (Agevolazioni di viaggio)
    1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.
     
    Art. 23
    (Spedizione della cartolina avviso)
    1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui "all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.
    2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.
    3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.
     
    Art. 24
    (Entrata in vigore)
    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
    * * *
     
    ELEZIONI POLITICHE 2008: COME VOTARE ALL'ESTERO



    Tutti i cittadini che abbiano ricevuto il plico possono già votare e rispedire subito per posta il materiale elettorale in modo che arrivi ai Consolati entro e non oltre le 16 ora locale del 10 aprile.
    Le schede che arriveranno dopo questa data non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

    Coloro che non avessero ancora ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

    Il plico contiene un foglio con le istruzioni per votare, le liste dei candidati della propria ripartizione di residenza, il certificato elettorale, due schede di colore diverso, una per la Camera e una per il Senato, e due buste.

    Nella busta più piccola, completamente bianca, devono essere inserite solo la scheda, o le schede votate. Sia sulla busta sia sulle schede non deve apparire alcun segno di riconoscimento. La busta deve essere chiusa accuratamente.

    Nella seconda busta, più grande, già affrancata e con l'indirizzo del Consolato pre-stampato, vanno inserite la busta più piccola e il tagliando del certificato elettorale che va staccato dal certificato stesso. Sulla busta non bisogna scrivere il mittente.

    Possono votare tutti i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e nelle liste elettorali della Circoscrizione estero.
    Per la Camera dei Deputati possono votare i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, per il Senato i cittadini che ne abbiano compiuti 25.

    L'elettore vota tracciando una croce sul contrassegno della lista scelta.

    Oltre al voto di lista è possibile esprimere una, al massimo due preferenze.

    In Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia) si possono esprimere 2 voti di preferenza per il Senato e due voti per la Camera.
    Anche in America Meridionale si possono esprimere due voti di preferenza sia per la Camera sia per il Senato.
    In America settentrionale e centrale si possono esprimere due voti di preferenza per la Camera ma un solo voto di preferenza per il Senato.
    In Africa, Asia, Oceania e Antartide si può esprimere un solo volo di preferenza sia per la Camera sia per il Senato.

    Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome del candidato nella riga posta accanto al simbolo della lista votata.

    Per votare si deve utilizzare esclusivamente una penna di colore nero o blu.
     
     
     
     


     
    Opzioni


    Stampa  Stampa

    Invia ad un Amico  Invia ad un Amico


    Copyright © Italia Estera 2001- 2014. Tutti i diritti riservati