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Il voto degli Italiani all'Estero

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Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
Cos'è

    Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E), istituito con Legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno1998, n. 198), e regolamentato dal D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è il consulente del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso rappresenta il primo passo nel processo di sviluppo della "partecipazione" attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo e costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia.

     
  • Esamina i problemi delle collettività all'estero (condizioni di vita e di lavoro, formazione scolastica e professionale, reinserimento in attività produttive, esigenze dei rimpatriandi (2)
  • Elabora la relazione annuale con proiezione triennale da presentare tramite il Governo al Parlamento (2)
  • Formula a richiesta del Governo o dei Presidenti delle Camere pareri e di propria iniziativa proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità all'estero (2)
  • Promuove studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana (2)
  • Verifica e promuove i processi di integrazione (2)
  • Esprime il parere obbligatorio sulle proposte del Governo su (3):
    a) stanziamenti in favore delle collettività all'estero
    b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, formazione professionale, tutela sociale, assistenziale e previdenziale
    c) criteri per l'erogazione di contributi
    d) informazioni e programmi radiotelevisivi
    e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali
  • Esprime il parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle Regioni (3)
     
  • COMITATO DI PRESIDENZA DEL CGIE:
  • Si riunisce almeno 6 volte all'anno di cui 2 a margine dei lavori dell'AP (9)
  • Fissa l'O.d.G. dei lavori dell'AP (9)
  • Adotta le delibere a maggioranza dei partecipanti (almeno metà più uno dei componenti) (II)
  • Riferisce al CGIE con apposita relazione scritta (9)
  • Elabora la relazione annuale (2.1.d) che sottopone all'approvazione dell'AP (8.3)
  • Coordina l'attività delle Commissioni (9)
  • Sceglie le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo (9)
  • Esprime pareri obbligatori sulle iniziative che riguardano le collettività all'estero e ne informa l'AP (2.1.b)
  • Raccoglie le proposte di studi e di indagini in materie di competenza del CGIE e su approvazione dell'Assemblea le assegna a una Commissione o Gruppo di lavoro (3.1)
  • Cura la compilazione e la diffusione regolare degli atti e della documentazione del CGIE (3.4)
    Può costituire gruppi di lavoro ad hoc (3.6)
  • Fa richiesta ai Ministeri competenti ed alle Amministrazioni dei dati e delle informazioni che il CGIE ritiene necessari (5.1)

    COMITES E ASSOCIAZIONI
  • L'Assemblea elettiva dei membri del CGIE è composta dai membri dei Comites e da rappresentanti delle Associazioni (massimo 30% dei membri dei Comites e 45% nei paesi transoceanici (13)
  • Le Associazioni debbono essere iscritte nell'apposito registro istituito presso la Rappresentanza diplomatico-consolare ed essere operanti nel paese da almeno cinque anni (VII)
  • Ogni Associazione designa un rappresentante (VII,2) ma se le Associazioni superano nel numero i posti disponibili in Assemblea, la Rappresentanza diplomatica stabilisce quali Associazioni siano rappresentate (VII,3)
  • Per i gruppi di Paesi ove esista il Comites ciascuna associazione designa i propri rappresentanti (VII,4) mentre per i gruppi di paesi ove non sia operante il Comites se il numero dei rappresentanti eccede quello dei posti disponibili viene effettuata la scelta da parte dell'Ambasciata (VII,5)
  • Le designazioni da parte delle Associazioni debbono essere fatte entro 30 giorni dalla richiesta (VII,6)
  • L'Assemblea elettiva si riunisce di norma nella capitale a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare che provvede all'occorrente (VIII)
  • L'Assemblea si riunisce a rotazione nel paese dei gruppi ove è operante un Comites cui è assegnato un solo rappresentante al CGIE (VIII,4)
  • Le Associazioni in Paesi in cui non siano operanti Comites, segnalano entro trenta giorni dalla richiesta del Capo della Missione diplomatica, i nominativi per la scelta del rappresentante (X)
    COMMISSIONI CONTINENTALI DEL CGIE:
  • Si riuniscono prima di ciascuna AP (8 bis) e due volte all'anno a rotazione nei diversi paesi dell'area (8 ter)
  • Redigono annualmente il rapporto sui processi di integrazione, sui diritti delle comunità e sui contenziosi bilaterali (8 ter)
    COMMISSIONI TEMATICHE PERMANENTI DEL CGIE:
  • Si riuniscono quando e dove necessario (8 bis). Ove possibile si riuniscono a margine delle riunioni del CGIE, salvo in casi particolari, nel rispetto della normativa in vigore (4.4)
  • L'Ufficio di Presidenza della Commissione fissa l'OdG che deve contenere gli argomenti proposti dal CdP o richiesti dai Consiglieri membri della Commissione (4.6).
    MEMBRI DEL CGIE:
  • I membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono almeno una volta all'anno presso la Rappresentanza diplomatica nel paese di residenza insieme ai Consoli e ai Presidenti dei Comites (11)
  • Prima di ogni AP i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la Rappresentanza Diplomatica nel Paese di residenza (11).
  • Almeno una volta l'anno in ogni Paese è indetta e presieduta dall'Ambasciatore una riunione dei Consoli, dei membri del CGIE e dei Presidenti dei Comites (6)
  • Le spese di viaggio sono rimborsate con le modalità previste per le VIII QF. Spetta inoltre il rimborso forfetario giornaliero per vitto e alloggio di lire 400.000 (diminuito a 200.000 per i residenti e aumentato a 600.000 per il Segretario Generale) (12)
  • I rimborsi forfetari comprendono il giorno prima e il giorno dopo la fine della riunione per i non residenti nel luogo della stessa (XI)
  • Il rimborso forfetario non compete ai membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo (12)
  • I Membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i giorni di riunione (12)
  • Ai membri del CGIE spetta un rimborso forfetario pari a lire 2 milioni annue per spese postali e telegrafiche, aumentato a 3 milioni per i membri del Comitato di Presidenza e a 4 milioni per il Segretario Generale (12)
  • I membri del CGIE hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comites costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato (7)
  • I membri del CGIE sono invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Presidenti dei Comites(6)
    PRESIDENTE DEL CGIE:
  • Comunica l'O.d.G. dei lavori dell'Assemblea Plenaria ai Presidenti della Camera e del Senato e chiede loro di designare fino a sette membri per assistervi (6)
  • In apertura delle riunioni dell'Assemblea Plenaria e del Comitato di Presidenza svolge la relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo (7)
  • Nomina con decreto l'Ufficio di Segreteria del CGIE (10)
  • Provvede con decreto alla revisione della Tabella geografica di ripartizione dei seggi (17)
  • Almeno venti giorni prima dell'Assemblea elettiva all'estero richiede agli Enti interessati di proporre le designazioni di competenza per il Decreto di nomina del Presidente del Consiglio (V)
  • Richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti per l'A.P. (V)
    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
  • Nomina con decreto 29 membri del CGIE in rappresentanza di Enti, Associazioni, Partiti Politici, Organi di Informazione (4)
  • Convoca, almeno ogni tre anni, la Conferenza permanente Stato - Regioni - Province autonome e CGIE (16 bis)
    PRESIDENTI DELLE CAMERE:
  • Designano, ciascuno, fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti per la partecipazione all'Assemblea Plenaria del CGIE (6)
    SEGRETARIO GENERALE DEL CGIE:
  • Convoca con 20 giorni di preavviso, riducibili in caso di urgenza a 10, l'Assemblea Plenaria e il Comitato di Presidenza e ne dirige i lavori (7 e 8). La convocazione avviene direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le Rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero (IV)
  • L'avviso di convocazione di ogni riunione contiene l'O.d.G. dei lavori (IV)
  • Le riunioni del Comitato di Presidenza non a margine dell'Assemblea Plenaria sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso
  • Comunica al Consiglio e alle autorità competenti le dimissioni presentate dai Consiglieri e i casi di decadenza o incompatibilità (1.3)
    VICE SEGRETARI GENERALI
  • Convocano e presiedono le riunioni delle Commissioni Continentali nelle aree di rispettiva competenza. La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 15 giorni, tramite le rappresentanze diplomatiche (IV)
  • Possono avvalersi per tali riunioni di personale di segreteria da reperire localmente (17 ter)


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